3 Maggio 2021 17:14

Valore equo negativo lordo (GNFV)

Definizione di Fair Value Negativo Lordo (GNFV)

Il valore equo negativo lordo (GNFV) è una valutazione del valore equo totale dei contratti di una banca in cui la banca ha attualmente un saldo in essere nei confronti della controparte. Il fair value negativo lordo rappresenta l’importo massimo che verrebbe perso da tutte le controparti in caso di insolvenza della banca; si presume inoltre che i contratti bilaterali non siano compensati e che le altre parti non abbiano crediti sulle attività della banca.

Comprensione del valore equo negativo lordo (GNFV)

I rischi di credito sorgono quando le banche scambiano derivati tra loro. La volatilità delle attività sottostanti – i tassi di interesse, valute, materie prime, azioni, ecc – così come la maturità e la liquidità dei contratti derivati e il merito di credito delle controparti di negoziazione sono le variabili chiave che influenzano la quantità di rischio di credito. Nei suoi libri contabili, in un dato momento, una banca avrà una posizione totale in derivati ​​di valore equo positivo lordo (GPFV) o valore equo negativo lordo, il primo indica che la banca ha crediti per derivati ​​e il secondo indica che ha derivati pagabile. GNFV è un’approssimazione del rischio di credito totale che la banca espone alle sue controparti in caso di insolvenza sui suoi contratti derivati.

L’utilizzo di numeri “lordi” è un modo per misurare il rischio massimo di perdita, ma in pratica, a causa degli accordi di compensazione tra le banche, l’ammontare della perdita potenziale è inferiore. Un accordo di compensazione bilaterale è un accordo in base al quale tutti i crediti e debiti sono compensati in caso di inadempienza o insolvenza di una delle controparti. L’ Office of the Comptroller of the Currency (OCC) tiene traccia delle attività in derivati ​​delle banche e pubblica rapporti trimestrali. L’OCC riporta sia GNFV che GPFV, ma la metrica preferita nella valutazione del rischio di credito è l’esposizione creditizia corrente netta (NCCE), che equivale all’importo netto dovuto alle banche se tutti i contratti derivati ​​fossero immediatamente liquidati.