Lascio l'affitto con due mesi di anticipo. Come posso ridurre l'affitto rimanente che devo pagare? - KamilTaylan.blog
20 Aprile 2022 15:50

Lascio l’affitto con due mesi di anticipo. Come posso ridurre l’affitto rimanente che devo pagare?

Cosa fare se l’inquilino se ne va prima della scadenza?

La regola generale che vige in questi casa, dice che se l’inquilino lascia l’appartamento prima della scadenza dell’affitto è comunque tenuto a pagare i canoni fino alla scadenza del contratto, ossia per tutti i sei mesi di preavviso. A chiarirlo è un’ordinanza della Cassazione di maggio 2017.

Come non pagare i sei mesi di preavviso?

Lo scopo dei sei mesi di preavviso è consentire al locatore di trovare una sostituzione nella conduzione dell’immobile. Dunque, un valido modo per non pagare i sei mesi di preavviso è procurare un nuovo inquilino al proprio posto che sia anche gradito al locatore (a cui ovviamente spetta l’ultima parola).

Quando si può chiedere la riduzione canone d’affitto?

In particolare, la legge [3] prevede che il conduttore abbia diritto ad una congrua riduzione del canone se emergono dei difetti della cosa locata che ne diminuiscono l’utilizzabilità. In questo caso, l’inquilino deve far presente il problema al conduttore e concordare un’equa diminuzione dellaffitto.

Come lasciare la casa in affitto senza pagare il preavviso?

Solo un valido motivo che oggettivamente non consenta l’utilizzo neanche limitato dell’appartamento dà diritto a interrompere il contratto senza i 6 mesi di preavviso. L’inquilino non può recedere dal contratto di affitto prima della sua scadenza, salvo sussista una «giusta causa».

Come andarsene da una casa in affitto?

l’inquilino che vuole lasciare l’immobile in affitto deve inviare una lettera, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al proprietario (o a tutti i proprietari se ce ne fossero più di uno), informandolo della volontà di interrompere il contratto e le MOTIVAZIONI per cui vuole farlo.

Quali sono i gravi motivi per la disdetta del contratto di locazione?

10624/2012) si è espressa richiedendo che i gravi motivi siano:

  • determinati da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto;
  • estranei alla volontà del conduttore;
  • imprevedibili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la sua prosecuzione.